DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE- A.S 2022/2023

Prot.n.3848/II-1

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;
Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Vista la circolare della D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione che richiama il termine del 31 ottobre per le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nei consigli di istituto, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata ordinanza;
Visto l’art. 6 del DPR n° 567 del 10 ottobre 1996, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 9/4/99 n. 156;
Valutata l’opportunità di organizzare le consultazioni studentesche, in uno stesso giorno,

 

DECRETA

 

 

Art. 1

Sono indette le elezioni per i seguenti Organi Collegiali:

  1. CONSIGLI DI CLASSE  (componente studenti e genitori: due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti);
  2. CONSIGLIO D’ISTITUTO  (quattro rappresentanti degli studenti);

Le elezioni per il rinnovo delle componenti studentesche si svolgeranno secondo la procedura semplificata di cui all’art. 9 della O.M. 215/1991.

Art. 2

Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono elettori ed eleggibili.

 

Art. 3

(Operazioni di voto per le componenti alunni)

Le votazioni per il rinnovo della componente studenti in seno ai Consigli di Classe e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di si effettueranno durante le ore di lezione di martedì 25  ottobre prossimo. In particolare l’assemblea di classe e le successive operazioni di voto si svolgeranno rispettivamente durante la penultima e l’ultima ora di lezione prevista per ciascuna classe nella specifica giornata. Durante l’assemblea gli alunni discuteranno il seguente odg:

  1. Problematiche emerse durante la fase iniziale dell’anno scolastico;
  2. Presentazioni delle candidature;
  3. Presentazione dei programmi di ciascun candidato;
  4. Presentazione delle liste per le elezioni del Consiglio di Istituto;

Alla fine dell’assemblea si procederà con la costituzione del seggio composto da un presidente e due scrutatori (non candidati) e, quindi, con le votazioni, in urne separate dei rappresentanti nel Consiglio di Classe e dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Alla fine ciascun seggio elettorale (classe) provvederà alle operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per entrambe le votazioni. Lo stesso seggio provvederà inoltre alla proclamazione degli eletti in seno ai Consigli di classe. I verbali, insieme alle schede saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.

La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto sarà curata della Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza.

Art. 4

(Operazioni di voto per le componenti genitori)

Nel pomeriggio di mercoledì 26  ottobre avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori; i seggi saranno costituiti alle ore 16.30 e le operazioni di voto avranno luogo sino alle ore 18.30.

 Dalle ore 15:30 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee dei genitori per le singole classi presiedute dai rispettivi docenti che saranno designati da una prossima circolare. I docenti presidenti della seduta esporranno la programmazione didattico – educativa, discuteranno dei problemi della classe emersi durante la prima fase dell’anno scolastico, illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità di espressione del voto. I docenti, infine, cureranno il buon esito delle suddette operazioni. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

Alla fine delle operazioni di voto ciascun seggio elettorale provvederà alle operazioni di scrutinio, di redazione dei verbali e di proclamazione degli eletti. I verbali, insieme alle schede, saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.

Art. 5

(Consigli di classe)

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

 

Art. 6

(Date di svolgimento delle consultazioni)

Le votazioni per la elezione della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto si svolgeranno martedì 25  ottobre prossimo, in concomitanza con le elezioni della componente studentesca nei consigli di classe, secondo le modalità descritte all’art. 3.

Le votazioni per la elezione della componente genitori in seno ai Consigli di Classe si svolgeranno mercoledì 26 ottobre prossimo dalle ore 16:30 alle 18:30

Art. 7

(Formazione delle liste – Consiglio di Istituto)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (alunni e genitori).

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza ne può presentarne alcuna.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 8

(Presentazione delle liste dei candidati)

Ciascuna lista può essere presentata:

  • da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
  • da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
  • da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale  dalle ore 9:00 del 20° giorno (mercoledì 5 ottobre) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (lunedì 10 ottobre) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale di istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.

La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell’art. 34 della O.M. 215/91.

Art. 9

(Presentazione dei candidati e dei programmi)

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° (martedì 7 ottobre) al 2° giorno (sabato 22  ottobre) antecedenti a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 10° giorno (sabato 15 ottobre) antecedente a quello fissato per le votazioni.

Art. 10

(Predisposizione delle schede)

Le schede per l’espressione del voto, ove la consultazione sia svolta in presenza, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio, con riportato, su ambedue le facce dei fogli le diciture: “Elezioni del consiglio di istituto” oppure “Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Classe”

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “Genitori”, “Alunni”.

Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Si ricorda che, con l’eccezione delle elezioni per i rappresentanti nei consigli di classe, non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi

 

Art. 11

(Operazioni di voto e di scrutinio)

  1. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 (Consigli di Classe) o superiori a 3 (Consiglio di Istituto), potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
  1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista.

Per le votazioni con procedura semplificata ciascun seggio elettorale (classe) provvederà alle operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per tutte le votazioni (Classe, Consiglio di Istituto). Lo stesso seggio provvederà inoltre alla proclamazione degli eletti in seno ai Consigli di classe ed a riassumere nel verbale i voti di lista e le preferenze espresse nella singola classe. I verbali, insieme alle schede saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola.

Il conteggio dei voti e la proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto, saranno curati della Commissione Elettorale che provvederà a riassumere globalmente i voti di lista e di preferenza.

  1. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale devono, in particolare, risultare i seguenti dati:
    1. numero degli elettori e quello dei votanti;
    2. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
    3. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
  2. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

decreto

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