Circolare 73

73 – Ferie personale docente a T.D.

Fruizione delle ferie del personale docente con contratto a tempo determinato – chiarimenti normativi e indicazioni operative

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale del lavoratore, sancito dalla Costituzione, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche. Tale diritto, per sua natura, è irrinunciabile e non può essere sostituito da compensi economici, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare l’attenzione del personale docente con incarico a tempo determinato, per ciascun anno scolastico di riferimento, sulle modalità corrette di fruizione delle ferie, alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa vigente che ha escluso, in linea generale, la possibilità di monetizzazione delle stesse.

Riferimenti normativi principali

  • L’art. 54 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che:

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

  • L’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall’art. 55 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che:

Le ferie, i riposi e i permessi del personale delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […]”.

Tale comma non trova applicazione per il personale docente e ATA con supplenze brevi e saltuarie o per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”

  • L’art. 38 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 prevede che:

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

A ciò si aggiunge la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al medesimo CCNL, la quale ribadisce che la monetizzazione delle ferie non godute è consentita soltanto in ipotesi specifiche non imputabili al dipendente (decesso, malattia, infortunio, inidoneità fisica assoluta e permanente, congedo obbligatorio per maternità o paternità).

 

 

Indicazioni operative per il personale docente a T.D.

 

Per le ragioni precedentemente esposte:

  • i docenti con contratto a tempo determinato sono invitati a presentare domanda di ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. festività natalizie e pasquali, sospensioni di carnevale, ponti, nonché il periodo compreso tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, in assenza di altre attività programmate);
  • è consentita, nei limiti fissati dalla legge, la fruizione di massimo sei giornate lavorative di ferie durante il periodo delle lezioni, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione;
  • in assenza di specifica richiesta, non potrà essere riconosciuta alcuna indennità sostitutiva, salvo la parte corrispondente alla differenza tra ferie maturate e giorni effettivamente fruibili (per i contratti fino al 30/06);
  • per il personale con incarico fino al 31 agosto, la monetizzazione delle ferie non è ammessa (tranne nei casi eccezionali previsti dalla norma), poiché i periodi di sospensione risultano sufficienti a garantire l’utilizzo delle giornate spettanti;
  • le disposizioni sopra riportate non si applicano ai supplenti brevi e saltuari.

 

Si allega per completezza (sezione Documenti) la nota MIM prot. n. 75233 del 27 marzo 2025, contenente ulteriori chiarimenti ministeriali in merito alla materia.

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

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